Un anno dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, gli Stati membri aboliranno tra loro ogni dazio all'importazione o all'esportazione, o tassa di effetto equivalente, come pure ogni restrizione quantitativa, sia all'importazione che all'esportazione, riguardanti:

  • a)i prodotti contemplati negli elenchi A1 e A2,
  • b)i prodotti contemplati nell'elenco B, sempreche' una tariffa doganale comune si applichi a detti prodotti e che questi siano accompagnati da un certificato, rilasciato dalla Commissione, che attesti la loro destinazione a fini di carattere nucleare. Tuttavia, i territori non europei sottoposti alla giurisdizione di uno Stato membro possono continuare a riscuotere dazi di entrata e di uscita, o tasse di effetto equivalente a carattere esclusivamente fiscale. I tassi e i regimi di questi dazi e di queste tasse non possono introdurre una discriminazione tra questo Stato e gli altri Stati membri.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art93 · fonte del testo