Un anno dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, gli Stati membri aboliranno tra loro ogni dazio all'importazione o all'esportazione, o tassa di effetto equivalente, come pure ogni restrizione quantitativa, sia all'importazione che all'esportazione, riguardanti:
- a)i prodotti contemplati negli elenchi A1 e A2,
- b)i prodotti contemplati nell'elenco B, sempreche' una tariffa doganale comune si applichi a detti prodotti e che questi siano accompagnati da un certificato, rilasciato dalla Commissione, che attesti la loro destinazione a fini di carattere nucleare. Tuttavia, i territori non europei sottoposti alla giurisdizione di uno Stato membro possono continuare a riscuotere dazi di entrata e di uscita, o tasse di effetto equivalente a carattere esclusivamente fiscale. I tassi e i regimi di questi dazi e di queste tasse non possono introdurre una discriminazione tra questo Stato e gli altri Stati membri.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
