Gli Stati membri si dichiarano disposti a eliminare, nei confronti degli altri Stati membri, le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione secondo un ritmo piu' rapido di quello previsto dagli articoli precedenti, quando cio' sia loro consentito dalla loro situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato. La Commissione rivolge raccomandazioni a tal fine agli Stati interessati.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art35 · fonte del testo