Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'art. 43, paragrafi 2 e 3, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell'art. 39. Il Consiglio puo' in particolare autorizzare la concessione di aiuti:

  • a)per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali,
  • b)nel quadro di programmi di sviluppo economico.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art42 · fonte del testo