[1]Nello stabilire i regolamenti contemplati dall'art. 48, paragrafo 3, del Trattato, relativo alla libera circolazione dei lavoratori, la Commissione considera, nei riguardi del Granducato del Lussemburgo, la particolare situazione demografica di tale paese.

[2]Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette. P. H. SPAAK J. Ch. SNOY et D'OPPUERS ADENAUER HALLSTEIN PINEAU M. FAURE Antonio SEGNI Gaetano MARTINO BECH Lambert SCHAUS J. LUNS J. LINTHORST HOMAN

[3]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 232/1989

    Questione inammissibile
    21 aprile 1989

    Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 14 ottobre 1957 n. 1203, nella parte in cui hanno dato esecuzione all'art 177 del Trattato di Roma, sollevata dal Tribunale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe indicata, in riferimento agli artt. 23, 24 e 41 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale…

    Art. 23 cost. · Art. 24 cost. · Art. 41 cost. · Art. 1 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali, firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 198/1987

    Questione inammissibile
    25 maggio 1987

    I principi di legalita` e di irretroattivita` vigenti in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.) non consentono di rendere penalmente illecita, per effetto di una pronuncia della Corte, una condotta che prima non lo era: nella specie ampliando il contenuto di un provvedimento relativo ai prezzi al consumo, la cui violazione e` penalmente sanzionata, per estenderlo anche ai prezzi all'ingrosso. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2 della l. 14 ottobre 1957, n. 1203, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 501 c.p. · Art. 25 cost. · Art. 2 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali, firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 183/1973

    Questione infondata
    27 dicembre 1973

    La legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con cui il Parlamento italiano ha dato piena ed intera esecuzione al Trattato istitutivo della C.E.E., trova sicuro fondamento di legittimità nella disposizione dell'art. 11 della Costituzione, in base alla quale "l'Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni", e quindi "promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo".

    Art. 70 cost. · Art. 71 cost. · Art. 72 cost. · Art. 73 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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