[1]Nello stabilire i regolamenti contemplati dall'art. 48, paragrafo 3, del Trattato, relativo alla libera circolazione dei lavoratori, la Commissione considera, nei riguardi del Granducato del Lussemburgo, la particolare situazione demografica di tale paese.
[2]Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette. P. H. SPAAK J. Ch. SNOY et D'OPPUERS ADENAUER HALLSTEIN PINEAU M. FAURE Antonio SEGNI Gaetano MARTINO BECH Lambert SCHAUS J. LUNS J. LINTHORST HOMAN
[3]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
