Per l'assolvimento dei suoi compiti, la Comunita' deve, alle condizioni previste dal presente Trattato:

  • a)sviluppare le ricerche e assicurare la diffusione delle cognizioni tecniche,
  • b)stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, e vigilare sulla loro applicazione,
  • c)agevolare gli investimenti, ed assicurare, particolarmente incoraggiando le iniziative delle imprese, la realizzazione degli impianti fondamentali necessari allo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunita',
  • d)curare il regolare ed equo approvvigionamento di tutti gli utilizzatori della Comunita' in minerali e combustibili nucleari,
  • e)garantire, mediante adeguati controlli, che le materie nucleari non vengano distolte dalle finalita' cui sono destinate,
  • f)esercitare il diritto di proprieta' che le e' riconosciuto sulle materie fissili speciali,
  • g)assicurare ampi sbocchi e l'accesso ai migliori mezzi tecnici, mediante la creazione di un mercato comune dei materiali e delle attrezzature speciali, la libera circolazione dei capitali per gli investimenti nucleari e la liberta' d'impiego degli specialisti all'interno della Comunita',
  • h)stabilire con gli altri paesi e con le organizzazioni internazionali tutti i collegamenti idonei a promuovere il progresso nell'utilizzazione pacifica della energia nucleare.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art2 · fonte del testo