Entro la fine della prima tappa, il Consiglio stabilisce all'unanimita', su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell'Assemblea, un programma generale per la soppressione delle restrizioni alla liberta' di stabilimento esistenti all'interno della Comunita'. La Commissione sottopone tale proposta al Consiglio nel corso del primo biennio della prima tappa. Il programma fissa, per le singole categorie di attivita', le condizioni generali per l'attuazione della liberta' di stabilimento e in particolare le tappe di tale attuazione. 2. Per realizzare il programma generale ovvero, in mancanza di tale programma, per portare a compimento una tappa dell'attuazione della liberta' di stabilimento in una determinata attivita', il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell'Assemblea, delibera, mediante direttive, all'unanimita' fino al termine della prima tappa e a maggioranza qualificata in seguito. 3. Il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in virtu' delle disposizioni che precedono, in particolare:

  • a)trattando, in generale, con precedenza le attivita' per le quali la liberta' di stabilimento costituisce un contributo particolarmente utile all'incremento della produzione e degli scambi,
  • b)assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti al fine di conoscere le situazioni particolari all'interno della Comunita' delle diverse attivita' interessate,
  • c)sopprimendo quelle procedure e pratiche amministrative contemplate dalla legislazione interna ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla liberta' di stabilimento,
  • d)vigilando a che i lavoratori salariati di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di un altro Stato membro, possano quivi rimanere per intraprendere una attivita' non salariata, quando soddisfino alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato nel momento in cui desiderano accedere all'attivita' di cui trattasi,
  • e)rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprieta' fondiarie situate nel territorio di uno Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro sempreche' non siano lesi i principi stabiliti dall'art. 39, paragrafo 2,
  • f)applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative alla liberta' di stabilimento in ogni ramo di attivita' considerato, da una parte alle condizioni per l'apertura di agenzie, succursali o filiali sul territorio di uno Stato membro, e dall'altra alle condizioni di ammissione del personale della sede principale negli organi di gestione o di controllo di queste ultime,
  • g)coordinando, nella necessaria misura e a fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle societa' a mente dell'art. 58, secondo comma, per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi,
  • h)accertandosi che le condizioni di stabilimento non vengano alterate mediante aiuti concessi dagli Stati membri.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art54 · fonte del testo