1. Entro la fine della prima tappa, il Consiglio stabilisce all'unanimita', su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell'Assemblea, un programma generale per la soppressione delle restrizioni esistenti all'interno della Comunita' relative alla libera prestazione dei servizi. La Commissione sottopone tale proposta al Consiglio nel corso del primo biennio della prima tappa. Il programma fissa, per le singole categorie di servizi, le condizioni generali e le tappe della loro liberalizzazione. 2. Per attuare il programma generale ovvero, in mancanza di tale programma, per realizzare una tappa della liberalizzazione di un determinato servizio, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e della Assemblea, stabilisce direttive, deliberando all'unanimita' fino al termine della prima tappa, e a maggioranza qualificata in seguito. 3. Nelle proposte e decisioni contemplate dai paragrafi 1 e 2 sono in generale considerati con priorita' i servizi che intervengono in modo diretto nei costi di produzione, ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a facilitare gli scambi di merci.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art63 · fonte del testo