1. Le prescrizioni del presente capo e le misure adottate in virtu' di queste ultime lasciano impregiudicata l'applicabilita' delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita' pubblica. 2. Prima dello scadere del periodo transitorio, il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, stabilisce direttive per il coordinamento delle suddette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative. Tuttavia, dopo la fine della seconda tappa, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le direttive per il coordinamento delle disposizioni, che, in ogni Stato membro, rientrano nel campo regolamentare o amministrativo.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art56 · fonte del testo