[1]Articolo III-140
[2]1. La presente sottosezione e le misure adottate in virtu' della medesima lasciano impregiudicata l'applicabilita' delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita' pubblica. 2. La legge quadro europea coordina le disposizioni nazionali di cui al paragrafo 1.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
