[1]Articolo III-140

[2]1. La presente sottosezione e le misure adottate in virtu' della medesima lasciano impregiudicata l'applicabilita' delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita' pubblica. 2. La legge quadro europea coordina le disposizioni nazionali di cui al paragrafo 1.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art140 · fonte su Normattiva