Gli ispettori sono assunti dalla Commissione. Essi sono incaricati di farsi presentare e di verificare la contabilita' di cui all'art. 79. Essi riferiscono alla Commissione in merito a qualsiasi violazione. La Commissione puo' emanare una direttiva con cui essa intima allo Stato membro in questione di prendere, nei termini da essa fissati, tutte le misure necessarie per porre termine alla violazione constatata; essa ne rende edotto il Consiglio. Se lo Stato membro non si conforma, nel termine assegnato alla direttiva della Commissione, questa o qualsiasi Stato membro interessato puo', in deroga agli articoli 141 e 141, adire immediatamente la Corte di giustizia.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art82 · fonte del testo