1. Qualora, durante il periodo transitorio, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di qualsiasi altro interessato, constati l'esistenza di pratiche di dumping esercitate all'interno del mercato comune, essa rivolge raccomandazioni all'autore o agli autori di tali pratiche per porvi termine. Quando le pratiche di dumping continuino a sussistere, la Commissione autorizza lo Stato membro che ne sia stato leso ad adottare le misure di protezione di cui essa definisce le condizioni e le modalita'. 2. Dal momento dell'entrata in vigore del presente Trattato, i prodotti originari di uno Stato membro o che si trovino quivi in libera pratica e siano stati esportati in un altro Stato membro sono ammessi alla reimportazione nel territorio del primo Stato, senza che possano essere sottoposti ad alcun dazio doganale, restrizione quantitativa o a misure di effetto equivalente. La Commissione stabilisce le disposizioni regolamentari opportune ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art91 · fonte del testo