1. In caso di difficolta' o di grave minaccia di difficolta' nella bilancia dei pagamenti di uno State membro, provocate sia da uno squilibrio globale della bilancia, sia dal tipo di valuta di cui esso dispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del mercato comune o la graduale attuazione della politica commerciale comune, la Commissione procede senza indugio a un esame della situazione dello Stato in questione e dell'azione che questo ha intrapresa o puo' intraprendere conformemente alle disposizioni dell'art. 104, facendo appello a tutti i mezzi di cui esso dispone. La Commissione indica le misure di cui raccomanda l'adozione da parte dello Stato interessato. Se l'azione intrapresa da uno Stato membro e le misure consigliate dalla Commissione non appaiono sufficienti ad appianare le difficolta' o minacce di difficolta' incontrate, la Commissione raccomanda al Consiglio, previa consultazione del Comitato monetario, il concorso reciproco e i metodi del caso. La Commissione tiene informato regolarmente il Consiglio della situazione e della sua evoluzione. 2. Deliberando a maggioranza qualificata il Consiglio accorda il concorso reciproco; stabilisce le direttive o decisioni fissandone le condizioni e modalita'. Il concorso reciproco puo' assumere in particolare la forma di:

  • a)un'azione concordata presso altre organizzazioni internazionali, alle quali gli Stati membri possono ricorrere,
  • b)misure necessarie ad evitare deviazioni di traffico quando il paese in difficolta' mantenga o ristabilisca restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi.
  • c)concessione di crediti limitati da parte di altri Stati membri con riserva del consenso di questi inoltre, durante il periodo transitorio, il concorso reciproco puo' assumere altresi' la forma di riduzioni speciali dei dazi doganali o di aumenti di contingenti destinati a favorire l'incremento delle importazioni provenienti dal paese in difficolta', a condizione di ottenere l'accordo degli Stati che adotterebbero tali misure. 3. Quando il concorso reciproco raccomandato dalla Commissione non sia stato accordato dal Consiglio ovvero il concorso reciproco accordato e le misure adottate risultino insufficienti, la Commissione autorizza lo Stato che si trova in difficolta' ad adottare delle misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e le modalita'. Tale autorizzazione puo' essere revocata e le condizioni e modalita' modificate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art108 · fonte del testo