Per assicurare che l'esecuzione delle misure di politica commerciale adottate dagli Stati membri conformemente al presente Trattato non sia impedita da deviazioni di traffico, ovvero qualora delle disparita' nelle misure stesse provochino difficolta' economiche in uno o piu' Stati, la Commissione raccomanda i metodi con i quali gli altri Stati membri apportano la necessaria cooperazione. In mancanza, la Commissione autorizza gli Stati membri ad adottare le misure di protezione necessarie definendone le condizioni e modalita'. In caso d'urgenza e durante il periodo transitorio, gli Stati membri possono adottare direttamente le misure necessarie e le notificano agli altri Stati membri e alla Commissione, che puo' decidere se devono modificarle o sopprimerle. In ordine di priorita', devono essere scelte le misure capaci di provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato comune e che tengano conto della necessita' di affrettare, nei limiti del possibile, l'instaurazione della tariffa doganale comune.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art115 · fonte del testo