Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 92 e 93 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'art. 93, paragrafo 3, nonche' le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
