Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 92 e 93 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'art. 93, paragrafo 3, nonche' le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art94 · fonte del testo