1. In ciascun paese e territorio ove esistano contingentamenti all'importazione, e un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, i contingenti accordati agli Stati diversi da quello con cui il paese o territorio ha relazioni particolari, sono trasformati in contingenti globali accessibili senza discriminazione agli altri Stati membri. A decorrere dalla stessa data, tali contingenti sono aumentati annualmente in applicazione delle disposizioni dell'art. 32 e dell'art. 33, paragrafi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 del Trattato. 2. Quando, nei riguardi di un prodotto non liberalizzato, il contingente globale non raggiunge il 7% dell'importazione totale in un paese o territorio, e' istituito un contingente pari al 7% di tale importazione, al piu' tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione ed e' aumentato annualmente conformemente alle disposizioni previste dal paragrafo 1. 3. Quando, per taluni prodotti, non sia accordato alcun contingente all'importazione in un paese o territorio, la Commissione stabilisce mediante decisioni le modalita' di concessione e di aumento dei contingenti accordati agli altri Stati membri.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
