Dopo la data di scadenza della presente Convenzione e fino alla determinazione delle disposizioni di associazione da prevedere per un nuovo periodo, i contingenti d'importazione nei paesi e territori, da una parte, e negli Stati membri, dall'altra, rimangono, per quanto riguarda i prodotti originari di tali paesi e territori, al livello fissato per il quinto anno. E' del pari mantenuto il regime del diritto di stabilimento esistente alla fine del quinto anno.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
