Dopo la data di scadenza della presente Convenzione e fino alla determinazione delle disposizioni di associazione da prevedere per un nuovo periodo, i contingenti d'importazione nei paesi e territori, da una parte, e negli Stati membri, dall'altra, rimangono, per quanto riguarda i prodotti originari di tali paesi e territori, al livello fissato per il quinto anno. E' del pari mantenuto il regime del diritto di stabilimento esistente alla fine del quinto anno.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~convenzione-art14 · fonte del testo