Nella misura in cui i contingenti d'importazione degli Stati membri riguardano sia importazioni provenienti da uno Stato avente relazioni particolari con un paese o territorio, sia importazioni provenienti da tale paese o territorio, la quota d'importazione in provenienza dai paesi e territori costituisce l'oggetto di un contingente globale stabilito in base alle statistiche delle importazioni. Tale contingente e' fissato durante il primo anno di applicazione della presente Convenzione ed aumenta secondo le norme di cui all'art. 10.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~convenzione-art12 · fonte del testo