Gli accordi o convenzioni conclusi con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, nei quali siano parti, oltre la Comunita', uno o piu' Stati membri, possono entrare in vigore soltanto dopo l'avvenuta notificazione alla Commissione da parte di tutti gli Stati membri interessati che tali accordi o convenzioni sono divenuti applicabili conformemente alle disposizioni del loro diritto interno rispettivo.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art102 · fonte del testo