Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i loro progetti di accordi o convenzioni con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, in quanto tali accordi o convenzioni investano il campo di applicazione del presente Trattato. Qualora un progetto d'accordo o di convenzione comprenda delle clausole che ostino all'applicazione del presente Trattato, la Commissione rivolge le sue osservazioni allo Stato interessato nel termine di un mese dal ricevimento della comunicazione che le e' stata inviata. Tale Stato non puo' concludere l'accordo o la convenzione in progetto che dopo aver soddisfatto alle obiezioni della Commissione, ovvero essersi conformato alla deliberazione con cui la Corte di giustizia, con procedura d'urgenza a istanza dello Stato stesso, si pronunzia sulla compatibilita' delle clausole in progetto con le disposizioni del presente Trattato. L'istanza puo' essere presentata alla Corte di giustizia in qualsiasi momento, non appena lo Stato abbia ricevuto le osservazioni della Commissione.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art103 · fonte del testo