1. Qualsiasi progetto di Impresa comune, emanate dalla Commissione, da uno Stato membro o dovuto a qualsiasi altra iniziativa, e' oggetto di un'indagine da parte della Commissione. A tal fine, la Commissione domanda il parere degli Stati membri come di qualsiasi organismo pubblico o privato che essa giudichi idoneo ad illuminarla in proposito. 2. La Commissione trasmette al Consiglio, accompagnandolo con il suo parere motivato, ogni progetto di Impresa comune. Qualora la Commissione formuli parere favorevole circa la necessita' dell'Impresa comune in causa, sottopone al Consiglio delle proposte concernenti:

  • a)la localita' d'impianto,
  • b)lo statuto,
  • c)il volume e il ritmo del finanziamento,
  • d)la partecipazione eventuale della Comunita' al finanziamento dell'Impresa comune,
  • e)la partecipazione eventuale di uno Stato terzo, di una organizzazione internazionale o di un cittadino di uno Stato terzo al finanziamento o alla gestione dell'Impresa comune,
  • f)l'attribuzione totale o parziale dei vantaggi enumerati nell'allegato III del presente Trattato. La Commissione allega una relazione particolareggiata sull'insieme del progetto.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art46 · fonte del testo