1. Tutte le entrate e le spese della Comunita', ad eccezione di quelle dell'Agenzia e delle Imprese comuni, devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio di funzionamento o in quello delle ricerche e degli investimenti. In ciascun bilancio entrate e spese devono risultare in pareggio. 2. Le entrate e le spese dell'Agenzia, che funziona secondo criteri commerciali, sono contemplate in uno Stato di previsione speciale. Le condizioni di previsione, di esecuzione e di controllo di queste entrate e di queste spese sono stabilite, avuto riguardo allo statuto dell'Agenzia, da un regolamento finanziario stabilito in esecuzione dell'art. 183. 3. Le previsioni di entrate e di spese, e come pure i conti di gestione e i bilanci delle Imprese comuni relativi ai singoli esercizi, sono comunicati alla Commissione, al Consiglio e all'Assemblea, secondo le modalita' definite dagli statuti di dette Imprese.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art171 · fonte del testo