La Commissione, nei limiti previsti dal bilancio della Comunita', puo' intervenire finanziariamente, alle condizioni da essa stabilite, nelle campagne di ricerche minerarie sui territori degli Stati membri. La Commissione puo' rivolgere agli Stati membri raccomandazioni intese a sviluppare la ricerca e la coltivazione mineraria. Gli Stati membri sono tenuti a inviare alla Commissione una relazione annuale riguardante lo sviluppo della ricerca e della produzione, le riserve probabili e gli investimenti minerari in atto o in progetto sui loro territori. Tali relazioni sono sottoposte al Consiglio unitamente al parere della Commissione, specie per quanto concerne il seguito dato dagli Stati membri alle raccomandazioni ad essi rivolte in virtu' del comma precedente. Qualora il Consiglio, investito dalla Commissione, constati a maggioranza qualificata che, nonostante l'esistenza di possibilita' di estrazione che appaiono economicamente giustificate a lungo termine, le misure adottate per le ricerche e l'incremento della coltivazione mineraria continuano ad essere sensibilmente insufficienti, si considera che lo Stato membro interessato, fino a quando non avra' posto rimedio a tale situazione, abbia rinunciato, per se stesso e per i suoi cittadini, al diritto di uguale accesso alle altre risorse interne della Comunita'.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
