Per incoraggiare l'esecuzione dei programmi di ricerche che le vengono comunicati, la Commissione puo':
- a)apportare nel quadro di contratti di ricerca un concorso finanziario, esclusa ogni sovvenzione;
- b)fornire, a titolo oneroso o gratuito, per l'esecuzione di detti programmi, le materie grezze o le materie fissili speciali di cui dispone;
- c)mettere a disposizione degli Stati membri, delle persone o delle imprese, a titolo oneroso o gratuito, impianti, attrezzature o l'assistenza di esperti;
- d)promuovere un finanziamento in comune da parte degli Stati membri, delle persone o delle imprese interessate.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
