Per incoraggiare l'esecuzione dei programmi di ricerche che le vengono comunicati, la Commissione puo':

  • a)apportare nel quadro di contratti di ricerca un concorso finanziario, esclusa ogni sovvenzione;
  • b)fornire, a titolo oneroso o gratuito, per l'esecuzione di detti programmi, le materie grezze o le materie fissili speciali di cui dispone;
  • c)mettere a disposizione degli Stati membri, delle persone o delle imprese, a titolo oneroso o gratuito, impianti, attrezzature o l'assistenza di esperti;
  • d)promuovere un finanziamento in comune da parte degli Stati membri, delle persone o delle imprese interessate.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art6 · fonte del testo