Chiunque crei o gestisca un impianto per la produzione, la separazione o qualsiasi utilizzazione di materie grezze o materie fissili speciali, ovvero per il trattamento di combustibili nucleari irradiati, e' tenuto a dichiarare alla Commissione le caratteristiche tecniche fondamentali dell'impianto, nella misura in cui la conoscenza di tali caratteristiche e' necessaria al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 77. La Commissione deve approvare i procedimenti da usare per il trattamento chimico delle materie irradiate, nella misura necessaria al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 77.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
