1. La Commissione, previa consultazione del Comitato scientifico e tecnico, istituisce un Centro comune di ricerche nucleari. Il Centro cura l'esecuzione dei programmi di ricerche e degli altri compiti ad esso affidati dalla Commissione. Il Centro provvede inoltre a definire una terminologia nucleare uniforme e un sistema unico di misurazione. Il Centro organizza un ufficio centrale di misure nucleari. 2. Per motivi di ordine geografico o funzionale, le attivita' del Centro possono essere esercitate in sedi diverse.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art8 · fonte del testo