1. La Commissione e' incaricata di promuovere e facilitare le ricerche nucleari negli Stati membri e di integrarle mediante l'esecuzione del programma di ricerche e di insegnamento della Comunita'. 2. In tale materia, l'azione della Commissione si svolge nel campo definito dall'elenco che costituisce l'allegato I del presente Trattato. L'elenco puo' essere modificato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Quest'ultima consulta il Comitato scientifico e tecnico previsto dall'art. 134.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art4 · fonte del testo