Commissione puo' esigere che sia depositata presso l'Agenzia, o in altri depositi controllati o controllabili dalla Commissione, qualsiasi eccedenza di materie fissili speciali ricuperate od ottenute come sottoprodotti, che non siano effettivamente usate o pronte per esserlo. Le materie fissili speciali cosi' depositate devono essere senza indugio restituite agli interessati, a richiesta di questi.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
