1. In caso di infrazione da parte delle persone o delle imprese agli obblighi loro imposti dal presente capo, la Commissione puo' pronunciare sanzioni nei loro confronti. Tali sanzioni sono, in ordine di gravita':

  • a)il richiamo,
  • b)la revoca di vantaggi particolari, quali l'assistenza finanziaria o l'aiuto tecnico,
  • c)un provvedimento che ponga l'impresa, per un periodo massimo di quattro mesi, sotto l'amministrazione di una persona o di un collegio designati di comune accordo dalla Commissione e dallo Stato cui appartiene l'impresa,
  • d)il ritiro totale o parziale delle materie grezze o materie fissili speciali. 2. Le decisioni adottate dalla Commissione in esecuzione del precedente paragrafo e che importino obbligo di consegna formano titolo esecutivo. Esse possono essere eseguite nei territori degli Stati membri secondo le modalita' previste dall'art. 164. In deroga al disposto dell'art. 157, i ricorsi proposti alla Corte di giustizia contro le decisioni della Commissione che comminino delle sanzioni previste dal paragrafo precedente hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte di giustizia, puo' a richiesta della Commissione o di qualsiasi Stato membro interessato, ordinare l'esecuzione immediata della decisione. La tutela degli interessi lesi deve essere garantita da una procedura legale appropriata. 3. La Commissione puo' rivolgere agli Stati membri tutte le raccomandazioni relative alle disposizioni legislative o regolamentari intese ad assicurare l'osservanza nei loro territori degli obblighi risultanti dal presente capo. 4. Gli Stati membri sono tenuti ad assicurare l'esecuzione delle sanzioni e, ove occorra, la riparazione delle infrazioni da parte degli autori di queste.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art83 · fonte del testo