Nell'esercizio del controllo non si fanno discriminazioni in base alla destinazione data ai minerali, alle materie grezze e alle materie fissili speciali. Il settore di competenza, le modalita' del controllo e i poteri degli organi incaricati del controllo sono limitati all'attuazione degli scopi definiti nel presente capo. Il controllo non puo' estendersi alle materie destinate alle necessita' della difesa che sono in corso di speciale elaborazione per tali necessita' ovvero che dopo tale elaborazione sono, conformemente a un piano operativo, collocate o costituite in scorta in uno stabilimento militare.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
