Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli accordi relativi ai servizi aerei, conclusi tra l'Italia e gli Stati sottoindicati:

  • a)Jugoslavia - accordo, tre memoranda e protocollo (Roma, 24 maggio 1967);
  • b)Costa d'Avorio - accordo, un memorandum, due scambi di note. (Abidjan, 19 febbraio 1968);
  • c)Filippine. (Manila, 25 gennaio 1969);
  • d)Sierra Leone. (Roma, 6 maggio 1970);
  • e)Arabia Saudita. (Gedda, 13 ottobre 1971);
  • f)Repubblica dominicana. (Santo Domingo, 31 dicembre 1971);
  • g)Gabon. (Roma, 9 marzo 1972);
  • h)Cipro. (Nicosia, 24 novembre 1972).

Testo vigente dal 24 settembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-06-07;477~approvazione-art1 · fonte su Normattiva