Le formalita', che le disposizioni legali o regolamentari di uno dei Paesi contraenti possono prevedere per il pagamento delle prestazioni fuori del proprio territorio, si applicheranno, alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Paese, alle persone ammesse al beneficio di tali prestazioni in virtu' della presente Convenzione.
Testo vigente dal 12 marzo 1958
