[1]Paragrafo 1. - Le prestazioni familiari per i titolari di pensioni dovute in virtu' delle legislazioni delle due Parti contraenti saranno corrisposte a carico dell'istituto competente sotto la cui legislazione il titolare ha compiuto il piu' lungo periodo assicurativo utile ai fini della pensione quale che sia la Parte contraente nel cui territorio si trovino i familiari.

[2]Paragrafo 2. - Nel caso in cui il titolare di pensione abbia compiuto lo stesso periodo di assicurazione in ognuno dei due Paesi l'onere delle prestazioni rimane a carico dell'istituto competente del Paese in cui il titolare risiede.

[3]Paragrafo 3. - Se la legislazione in virtu' della quale sono pagate le prestazioni familiari prevede che l'ammontare delle prestazioni sia calcolato in funzione dell'importo della pensione, l'ammontare delle prestazioni e' calcolato in funzione dell'ammontare teorico determinato secondo l'art. 9.

Testo vigente dal 20 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;545~art35 · fonte su Normattiva