[1]Paragrafo 1 Le pensioni di invalidita', vecchiaia e superstiti e le rendite o indennita' in capitale per infortuni sul lavoro e malattie professionali, ivi comprese le prestazioni economiche di carattere accessorio o complementare, sono corrisposte ai beneficiari italiani e spagnoli qualunque sia il Paese ove essi risiedano.
[2]Paragrafo 2 Qualora, ai sensi della legislazione di un Paese contraente, il pagamento di una prestazione ai superstiti e subordinato alla residenza o soggiorno di tali persone in detto Paese, la stessa prestazione sara' pagata anche se dette persone si trovino nell'altro Paese.
[3]Paragrafo 3 Le prestazioni in denaro e in natura, ivi comprese le spese di ospedalizzazione, dovute in caso di inabilita' temporanea dagli enti assicuratori di uno dei due Paesi contraenti in virtu' della legislazione sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono corrisposte da detti enti assicuratori, nelle condizioni previste dalla propria legislazione, anche quando il lavoratore si trasferisca nell'altro Paese, purche' il suo trasferimento sia stato autorizzato dall'ente debitore.
[4]Paragrafo 4 Nel caso in cui alcune spese afferenti alle prestazioni indicate nel paragrafo 3 siano anticipate dall'ente competente del Paese in cui l'interessato risieda o soggiorni, con l'autorizzazione al riguardo prevista, tale ente e' surrogato nei diritti dell'interessato verso l'ente debitore.
[5]Paragrafo 5 La fornitura e il rinnovo degli apparecchi di protesi, che non abbiano determinato la concessione di un complemento di rendita, sono corrisposte dall'ente assicuratore obbligato di uno dei due Paesi contraenti anche quando il lavoratore risieda o soggiorni nell'altro Paese; in tal caso la necessita' del rinnovo di detti apparecchi sara' valutata dall'ente competente di tale Paese.
Testo vigente dal 12 marzo 1958
