[1]Il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 11, recante misure urgenti a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, e' convertito in legge con la seguente modificazione:

[2]L'articolo 2 e' soppresso. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 25 novembre 1986, n. 779. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 28 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-03-27;122~art1 · fonte del testo