[1]CON ALTRE ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI

[2]1. Le Parti Contraenti convengono sul fatto che fra EUROFISH e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) si dovrebbe instaurare un rapporto di lavoro. A tal fine EUROFISH avviera' negoziati con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura per concludere un accordo, in conformita' con l'Articolo XIII della Costituzione dell'Organizzazione. Tale accordo dovrebbe prevedere, fra l'altro, la nomina da parte del Direttore Generale della FAO di un Rappresentante che partecipi a tutte le riunioni di EUROFISH, ma senza diritto di voto. 2. Le Parti Contraenti convengono sul fatto che EUROFISH, le altre organizzazioni regionali e internazionali che si occupano di pesca e altre istituzioni che potrebbero contribuire ai lavori e ampliare gli obiettivi di EUROFISH dovrebbero cooperare fra loro. EUROFISH potra' concludere accordi con tali organizzazioni e istituzioni. Tali accordi, ove opportuno, potranno contenere disposizioni per la partecipazione di tali organizzazioni e istituzioni alle attivita' di EUROFISH.

Testo vigente dal 28 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;122~accordo-art13 · fonte su Normattiva