[1]Relazioni con l'organizzazione delle Nazioni Unite, gli ICB, altre organizzazioni internazionali ed altri organismi

[2]1. Il Fondo puo' avviare negoziati con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per concludere un accordo che lo colleghi all'Organizzazione delle Nazioni Unite in quanto istituzione specializzata in base all'articolo 57 dello Statuto delle Nazioni Unite. Qualunque accordo concluso conformemente all'articolo 63 dello Statuto delle Nazioni Unite deve essere approvato dal Consiglio dei governatori, su raccomandazione del Consiglio di amministrazione.

[3]2. Il Fondo puo' stabilire degli stretti rapporti di cooperazione con gli organismi e le organizzazioni del sistema ONU e, se lo reputa necessario, concludere accordi con essi.

[4]3. Il Fondo cerchera' di stabilire rapporti di lavoro con gli ICB ed altre organizzazioni internazionali, nonche' con enti pubblici e privati che si occupano di settori connessi e di mobilitare sostegno finanziario per i propri obiettivi da parte di qualunque fonte disponibile. Nelle interrelazioni fra il Fondo e tali organizzazioni ed organismi, ogni parte rispettera' l'autonomia dell'altra.

Testo vigente dal 22 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;197~art29 · fonte su Normattiva