[1]Governance degli oceani

[2]1. Le parti rafforzano il dialogo e la cooperazione sulle questioni relative alla governance degli oceani per promuovere la conservazione a lungo termine e la gestione sostenibile delle risorse biologiche marine e degli ecosistemi marini. 2. Le parti intensificano la cooperazione in materia di conservazione, gestione e sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine quali definite nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), adottata dalla terza conferenza sul diritto del mare il 10 dicembre 1982, e nel codice di condotta dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per una pesca responsabile, adottato dalla risoluzione 4/95 della conferenza della FAO del 31 ottobre 1995. Le parti si impegnano a cooperare per promuovere il conseguimento degli obiettivi dell'accordo della FAO inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, adottato a Roma il 24 novembre 1993, e dell'accordo dell'ONU ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, adottato a New York il 4 agosto 1995. 3. Le parti convengono inoltre di cooperare:

  • a)nel promuovere l'attuazione dell'accordo FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, adottato a Roma il 22 novembre 2009;
  • b)con e nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca o degli accordi di cui sono membri, osservatori o parti non contraenti cooperanti, al fine di promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle risorse biologiche marine viventi e dei loro ecosistemi;
  • c)nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e contro le attivita' correlate alla pesca mediante misure complete, efficaci e trasparenti, anche attraverso lo scambio di esperienze, la promozione dello sviluppo di capacita' e lo scambio di informazioni sulle attivita' di pesca INN, se opportuno, nel rispetto della riservatezza dei dati e delle disposizioni legislative nazionali;
  • d)nel promuovere i principi e i diritti fondamentali nel lavoro nel settore della pesca e dei prodotti ittici e nell'attuazione della convenzione 188 sul lavoro nella pesca dell'OIL, adottata a Ginevra il 30 maggio 2007;
  • e)nello sviluppo di un'acquacoltura marina sostenibile e responsabile, compresa l'attuazione degli obiettivi e dei principi del codice di condotta della FAO per una pesca responsabile;
  • f)nel ridurre le pressioni che gravano sugli oceani, tra l'altro mediante la lotta contro i rifiuti marini e l'inquinamento, anche provocato da fonti terrestri e dalle navi, le attivita' umane marittime nel quadro degli obblighi internazionali applicabili alle parti, e attraverso misure di adattamento e mitigazione per rafforzare la resilienza degli oceani e delle comunita' costiere ai cambiamenti climatici.

Testo vigente dal 30 aprile 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;61~art44 · fonte su Normattiva