1. Saranno Membri di EUROFISH gli Stati europei che hanno firmato l'Accordo a livello di Ministri, che lo hanno ratificato o vi hanno aderito, nonche' gli Stati non Europei che sono stati autorizzati dal Consiglio Direttivo ad aderire all'Accordo in conformita' con il paragrafo 2 del presente Articolo. 2. Il Consiglio Direttivo di EUROFISH, a maggioranza di due terzi di tutti i suoi Membri, autorizzera' tutti gli Stati non europei che ne hanno fatto richiesta ad aderire all'Accordo in vigore al momento dell'adesione, in conformita' con l'Articolo 14, paragrafo 5. 3. Le organizzazioni regionali di integrazione economica costituite da Stati Europei, uno qualsiasi dei quali abbia trasferito ad esse le competenze su questioni di cui al presente Accordo, possono diventare Membri di EUROFISH aderendo all'Accordo. 4. Con il deposito del proprio strumento di adesione, le organizzazioni di cui al precedente paragrafo 3 saranno Parti Contraenti al presente Accordo, ed avranno gli stessi diritti e doveri delle altre Parti Contraenti rispetto alle clausole dell'Accordo.
Testo vigente dal 28 marzo 2006
