[1]DIRETTIVO
[2]1. EUROFISH si avvarra' di un Consiglio Direttivo composto da tutti i suoi Membri. Ogni Membro sara' rappresentato da un delegato, che puo' essere coadiuvato da esperti tecnici e consulenti. 2. Fermo restando il paragrafo 3 in appresso, ogni Membro avra' diritto ad esprimere un voto. Le decisioni del Consiglio Direttivo saranno adottate a maggioranza dei voti espressi. Tranne nei casi in cui il presente Accordo non disponga diversamente, la maggioranza del totale dei membri del Consiglio Direttivo costituira' il quorum. Tuttavia, nella misura del possibile, le decisioni del Consiglio Direttivo saranno adottate all'unanimita'. 3. In ogni riunione del Consiglio Direttivo o di un organo sussidiario dell'Organizzazione, un'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica che sia Membro di EUROFISH avra' diritto ad esprimere un numero di voti pari al numero dei suoi Stati Membri che hanno diritto di voto in tale riunione. 4 Un'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica che sia Membro dell'Organizzazione esercitera' i suoi diritti di membro alternandosi ai suoi Stati Membri che sono Membri dell'Organizzazione nei settori di rispettiva competenza. Ogni qualvolta un'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica che sia Membro di EUROFISH esercitera' il suo diritto di voto, i suoi Stati Membri non eserciteranno i loro, e viceversa. 5. Qualsiasi Membro di EUROFISH puo' chiedere ad un'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica che sia Membro dell'Organizzazione o ai suoi Stati Membri che sono Membri di EUROFISH di fornire informazioni su chi, fra l'Organizzazione Membro che ha aderito a EUROFISH ed i suoi Stati Membri, sia competente su ogni specifica questione. L'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica o gli Stati Membri interessati forniranno tali informazioni su richiesta. 6. Prima di ogni riunione del Consiglio Direttivo o di un suo organo sussidiario, un'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica che sia Membro di EUROFISH, ovvero i suoi Stati Membri che sono membri dell'Organizzazione indicheranno chi, fra l'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica ed i suoi Stati Membri sia competente su ogni specifica questione da esaminare nel corso della riunione e chi, fra l'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica ed i suoi Stati Membri, esercitera' diritto di voto su ogni specifico punto all'ordine del giorno. Nulla nel presente paragrafo impedira' ad un'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica che sia Membro di EUROFISH o ai suoi Stati Membri che sono Membri dell'Organizzazione di rilasciare un'unica dichiarazione ai fini del presente paragrafo. Detta dichiarazione restera' in vigore per le questioni e i punti all'ordine del giorno che verranno esaminati in ogni riunione successiva, ferme restando le eccezioni e le modifiche che potranno essere indicate prima di ogni singola riunione. 7, Nei casi in cui un punto all'ordine del giorno riguardi sia questioni la cui competenza e' stata trasferita all'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica, sia questioni che rientrano nelle competenze dei suoi Stati Membri, tanto l'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica quanto i suoi Stati Membri potranno partecipare ai dibattiti. In tali casi, nel corso della riunione, al momento di' adottare le decisioni, si terra' conto solo degli interventi del Membro che ha diritto di voto. 8. Ai fini della determinazione del quorum di ogni riunione dell'Organizzazione, la delegazione di un'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica che sia un Membro di EUROFISH sara' conteggiata nella misura in cui abbia diritto di voto nella riunione nella quale e' necessario raggiungere il quorum. 9 Il Consiglio Direttivo si riunira' ogni anno con cadenza regolare nel momento e nel luogo che determinera'. 10. Il Consiglio Direttiva puo' tenere sedute straordinarie qualora lo decida o su richiesta di un terzo dei suoi membri. 11. Il Consiglio Direttivo eleggera' il suo Presidente ed altri funzionari. 12. Il Consiglio Direttivo adottera' il proprio Regolamento Interno.
Testo vigente dal 28 marzo 2006
