Il Direttore Generale della FAO sara' il Depositario del presente Accordo. Il Depositario: (a) inviera' copie autenticate del presente Accordo agli Stati Europei ed alle organizzazioni regionali di integrazione economica che hanno partecipato alla Conferenza di Plenipotenziari che lo ha adottato; (b) al momento della sua entrata in vigore, predisporra' la registrazione del presente Accordo presso il Segretariato delle Nazioni Unite, in conformita' con l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite; (c) informera' gli Stati e le organizzazioni regionali di integrazione economica che hanno partecipato alla Conferenza di Plenipotenziari e tutti gli Stati che sono stati ammessi a diventare membri di EUROFISH in merito a: (i) la firma del presente Accordo ed il deposito degli strumenti di ratifica o adesione, in conformita' con l'Articolo 14, paragrafi 1 e 4; (ii) la data di entrata in vigore del presente Accordo, in conformita' con l'Articolo 14, paragrafo 5; (iii) la notifica della richiesta di uno Stato ad essere ammesso come membro di EUROFISH, e le ammissioni, in conformita' con l'Articolo 6, paragrafo 2; (iv) le proposte di emendamento al presente Accordo e l'adozione degli emendamenti, in conformita' con l'Articolo 15; (v) le notifiche di recessione da EUROFISH, come previsto all'Articolo 16, paragrafo 1; (d) convochera' la prima seduta del Consiglio Direttivo di EUROFISH entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, in conformita' con l'Articolo 14, paragrafo 6.
Testo vigente dal 28 marzo 2006
