Il Direttore Generale della FAO sara' il Depositario del presente Accordo. Il Depositario: (a) inviera' copie autenticate del presente Accordo agli Stati Europei ed alle organizzazioni regionali di integrazione economica che hanno partecipato alla Conferenza di Plenipotenziari che lo ha adottato; (b) al momento della sua entrata in vigore, predisporra' la registrazione del presente Accordo presso il Segretariato delle Nazioni Unite, in conformita' con l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite; (c) informera' gli Stati e le organizzazioni regionali di integrazione economica che hanno partecipato alla Conferenza di Plenipotenziari e tutti gli Stati che sono stati ammessi a diventare membri di EUROFISH in merito a: (i) la firma del presente Accordo ed il deposito degli strumenti di ratifica o adesione, in conformita' con l'Articolo 14, paragrafi 1 e 4; (ii) la data di entrata in vigore del presente Accordo, in conformita' con l'Articolo 14, paragrafo 5; (iii) la notifica della richiesta di uno Stato ad essere ammesso come membro di EUROFISH, e le ammissioni, in conformita' con l'Articolo 6, paragrafo 2; (iv) le proposte di emendamento al presente Accordo e l'adozione degli emendamenti, in conformita' con l'Articolo 15; (v) le notifiche di recessione da EUROFISH, come previsto all'Articolo 16, paragrafo 1; (d) convochera' la prima seduta del Consiglio Direttivo di EUROFISH entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, in conformita' con l'Articolo 14, paragrafo 6.

Testo vigente dal 28 marzo 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-03-06;122~accordo-art18 · fonte su Normattiva