[1]delle Controversie fra Investitori e Parti Contraenti

[2]1. Ogni controversa insorta fra una delle Parti Contraenti e gli investitori dell'altra Parte Contraente relativamente ad un investimento, compresa una controversia sull'ammontare di un'indennita', sara' risolta, per quanto possibile, amichevolmente. 2. Nel caso in cui l'investitore e l'ente di una Parte Contraente abbiano stipulato un accordo di investimento, sara' applicata la procedura prevista da tale accordo di investimento. 3. Se la controversia non puo' essere risolta amichevolmente nei sei mesi successivi alla data della richiesta scritta di soluzione, l'investitore in questione potra' sottoporre la controversia a sua scelta:

  • a)al Tribunale della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale;
  • b)al Tribunale arbitrale ad hoc, in conformita' al Regolamento in materia di Arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), istituita dalla Risoluzione dell'Assemblea Generale n. 31/98 del 15 dicembre 1976, nonche' in base alle seguenti disposizioni:
  • i)Il Tribunale Arbitrale sara' composto da tre arbitri; qualora essi non siano cittadini di una delle due Parti Contraenti, dovranno essere cittadini di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti. La designazione degli arbitri, ove necessaria in base alle norme UNCITRAL, sara' effettuata dal Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma, in qualita' di Autorita' preposta alla Nomina. L'Arbitrato si svolgera' a Stoccolma, tranne nel caso in cui le due Parti in causa non abbiano concordato diversamente.
  • ii)Nel pronunciare la sua decisione, il Tribunale Arbitrale applichera' in ogni caso anche le disposizioni contenute nel presente Accordo, nonche' i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti. La decisione arbitrale sara' riconosciuta e attuata nel territorio delle Parti Contraenti in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali e alle Convenzioni internazionali in materia di cui esse sono Parte.
  • c)al Centro Internazionale per la Soluzione delle Controversie in materia di Investimenti ai fini dell'attuazione della procedura d'arbitrato ai sensi della Convenzione di Washington sulla soluzione delle controversie in materia d'investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati del 18 marzo 1965, se o non appena le due Parti contraenti vi avranno aderito.

Testo vigente dal 13 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-11-19;209~accordo-art11 · fonte su Normattiva