[1]ARTICOLO IV Risarcimento per danni o perdite
[2]Gli investitori di una Parte Contraente che dovessero subire perdite nei loro investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente dovuti a guerre o altro conflitto armato, stato di emergenza nazionale, rivolta, insurrezione o sommossa, riceveranno per cio' che concerne restituzioni, indennizzi, compensazioni o altro risarcimento, un trattamento adeguato e in ogni caso non meno favorevole di quello riconosciuto ai propri investitori o agli investitori di uno Stato terzo. I pagamenti saranno liberamente trasferibili e si realizzeranno senza ingiustificato ritardo.
Testo vigente dal 16 febbraio 2010
