[1]Art. III
[2]Le Parti che stipularono i contratti o i trattati a cui il presente Accordo si applica possono regolare direttamente fra loro i debiti compresi nell'ambito delle disposizioni della parte prima dell'Annesso all'Accordo medesimo nonche' i debiti rimasti in sospeso alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo a norma dei contratti di assicurazione e dei contratti o trattati di riassicurazione che abbiano avuto termine prima dell'11 giugno 1940.
Testo vigente dal 12 marzo 1958
