[1]Art. III

[2]Le Parti che stipularono i contratti o i trattati a cui il presente Accordo si applica possono regolare direttamente fra loro i debiti compresi nell'ambito delle disposizioni della parte prima dell'Annesso all'Accordo medesimo nonche' i debiti rimasti in sospeso alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo a norma dei contratti di assicurazione e dei contratti o trattati di riassicurazione che abbiano avuto termine prima dell'11 giugno 1940.

Testo vigente dal 12 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-07;123~artiii · fonte del testo