[1]Accordo fra il Governo del Regno Unito e il Governo italiano relativamente ai contratti di assicurazione e riassicurazione.
[2]Il Governo d'Italia (qui in avanti chiamato "Governo italiano") e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (qui in avanti chiamato il "Governo del Regno Unito"); Desiderando concludere un Accordo concernente i contratti di assicurazione e riassicurazione in conformita' all'allegato XVI Parte A, paragrafo 4 del Trattato di Pace tra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 (qui in avanti chiamato "il Trattato di Pace"); Avuto riguardo al fatto che i Rappresentanti degli Assicuratori dei rispettivi Paesi hanno convenuto che le disposizioni dell'Annesso a questo Accordo formino le basi dell'accordo stesso; Concordano quanto segue:
[3]Art. I
[4]1. - Il presente Accordo si applica ai contratti di assicurazione e ai contratti e trattati di riassicurazione fra persone fisiche o giuridiche che successivamente divennero nemiche per il fatto che il commercio fra loro divenne illegale a causa della guerra fra l'Italia e il Regno Unito incominciata l'11 giugno 1940 e' finita il 15 settembre 1947. 2. - Qualora una delle Parti sia un assicuratore che abbia la sua principale sede di affari fuori del Regno Unito o dell'Italia l'Accordo si applichera' solo se:
- a)l'impresa assicuratrice abbia la sede sociale o sia stata costituita nel territorio del Canada' (compreso Terranova), Australia, Nuova Zelanda, Unione del Sud Africa, India, Pakistan, Ceylon, Federazione della Rodesia e del Nyasaland oppure Hong Kong secondo le leggi di detti territori e il contratto o trattato sia stato concluso da una filiale od agenzia nel Regno Unito della impresa sopradetta, o
- b)l'impresa assicuratrice abbia la sede sociale o sia costituita od operi secondo le leggi di qualsiasi territorio che all'11 giugno del 1940 era sotto la sovranita' italiana e il contratto o trattato sia stato concluso da una filiale od agenzia nel Regno Unito o in Italia dell'impresa sopra detta.
Testo vigente dal 12 marzo 1958
