((Il personale, compreso quello sanitario, assunto dal soppresso Ministero dell'Africa italiana a contratto tipo, a norma del decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, puo' optare per la conservazione di tale rapporto di impiego, a condizione che ne faccia domanda entro il 31 agosto 1954, rinunciando espressamente ad ogni altra sistemazione per esso prevista dalle disposizioni in vigore e dalla presente legge. L'Ufficio di cui al precedente art. 6 o le Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, fra cui lo stesso personale sara' stato ripartito, rinnoveranno i contratti, su domanda degli interessati, ad ogni successiva scadenza fino al raggiungimento delle condizioni di eta' e di servizio previste dalle norme vigenti per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione dello Stato)). Al personale che non chieda la rinnovazione del contratto alla prima scadenza, dopo l'entrata in vigore della presente legge, verra' corrisposta una indennita' in misura pari a quella prevista dal primo comma del precedente art. 9, computandola in base al trattamento spettante alla data di scadenza del contratto. Con le norme delegate di cui al successivo art. 18, sara' provveduto ad assicurare un trattamento di quiescenza al personale indicato nel primo comma in modo che esso sia comunque non inferiore a quello che sarebbe spettato in caso di passaggio nei ruoli speciali transitori.

Testo vigente dal 30 luglio 1954

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 luglio 1954

Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1953 al 30 luglio 1954. 68 parole tolte, 76 parole aggiunte.

Il personaleaggiunto: , compreso quello sanitario, assunto dal soppresso Ministero dell'Africa italiana a contratto tipo tolto: che non si avvalga della facolta' ad esso consentita dall'art. 14 della legge 5 giugno 1951, n. 376, recante norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato, conserva l'attuale trattamento giuridico ed economico di cui al contratto tipo approvato con decretoaggiunto: , a norma del decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioniaggiunto: , puo' optare per la conservazione di tale rapporto di impiego, a condizione che ne faccia domanda entro il 31 agosto 1954, rinunciando espressamente ad ogni altra sistemazione per esso prevista dalle disposizioni in vigore e dalla presente legge. L'Ufficio di cui al precedente art. 6 o le Amministrazioni, comprese quelle con … ripartito, rinnoveranno i contratti, su domanda degli interessati, ad ogni successiva scadenza fino al tolto: compimento del 65° anno di eta', o del 40° anno di servizio aggiunto: raggiungimento delle condizioni di eta' e di servizio previste dalle norme vigenti per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Al personale che non chieda la rinnovazione del contratto alla prima scadenza, dopo …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-04-29;430~art13 · fonte del testo