Art. 10 (Protocollo)
DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI Fatti salvi i loro privilegi ed immunita', tutte le persone di cui agli articoli 7, 8 e 9 hanno l'obbligo di rispettare le leggi ed i regolamenti del membro dell'Autorita' sul cui territorio si trovano, o sul cui territorio esse transitano al servizio dell'Autorita'. Esse hanno altresi' l'obbligo di non interferire negli affari interni di detto membro.
Testo vigente dal 28 marzo 2006
