[1]con le autorita' degli Stati Parte

[2]1. La Corte cooperera' in qualsiasi momento con le autorita' competenti degli Stati Parte per agevolare l'applicazione ed il rispetto delle loro leggi ed impedire il verificarsi di abusi in relazione ai privilegi, alle immunita' ed alle facilitazioni di cui al presente Accordo. 2. Fermi restando i loro privilegi e le loro immunita', e' dovere di tutte le persone che godono dei privilegi e delle immunita' di cui al presente Accordo rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato Parte nel cui territorio si trovano per le attivita' della Corte o il cui territorio si trovano ad attraversare per tali attivita'. Esse sono inoltre tenute a non interferire negli affari interni di tale Stato.

Testo vigente dal 30 marzo 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-03-06;130~art24 · fonte su Normattiva