[1]ed immunita' dei rappresentanti dei Governi e agenti

[2]1. I rappresentanti dei Governi partecipanti, i rappresentanti di Istituti o Organizzazioni internazionali che prendono parte alle riunioni convocate dall'Istituto e gli agenti dell'Istituto stesso, godono dei seguenti privilegi e immunita':

  • a)immunita' dalla giurisdizione per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio della loro qualifica ufficiale, comprese le parole e gli scritti;
  • b)esenzione per essi e per i congiunti dalle misure restrittive relative all'immigrazione e dalle altre formalita' prescritte per gli stranieri;
  • c)facilitazioni, per quanto concerne le restrizioni monetarie e di cambio ed i loro bagagli personali, pari a quelle accordate ai rappresentanti di Governi esteri in missione temporanea ufficiale. 2. Ai fini del presente articolo sono considerati agenti: il Presidente dell'Istituto, il Segretario Generale, i membri del Consiglio di Direzione o i loro delegati, i membri del Tribunale amministrativo nonche' i delegati permanenti dell'Istituto presso le altre Organizzazioni internazionali. I nomi degli agenti verranno segnalati dal Presidente dell'Istituto al Ministero degli Affari Esteri.

Testo vigente dal 10 ottobre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-09-23;143~accordo-art6 · fonte su Normattiva