[1]Art. XIII

[2]L'intera Commissione Mista si riunira' ogni volta che sia necessario ed almeno una volta all'anno, alternativamente in Italia, e nel Regno Unito. Ai fini di tali riunioni plenarie la Commissione sara' presieduta da un undicesimo membro che sara' nominato dal Governo del Paese nel quale si tiene la riunione.

Testo vigente dal 25 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;124~artxiii · fonte del testo