Art. 10 (Accordo)
Ai fini dell'applicazione del presente Accordo sara' costituita una Commissione mista permanente composta di dieci membri e distinta in due Sezioni di cinque membri per ciascuno dei due Paesi. I componenti di ogni Sezione saranno nominati dal rispettivo Governo e la loro lista verra' comunicata in via diplomatica al Governo dell'altra Parte contraente per l'approvazione. La Commissione mista permanente si riunira' in seduta plenaria ogni volta che sia necessario, e almeno una volta all'anno, alternativamente a Roma e a Madrid, sotto la presidenza di uno dei rappresentanti del Paese in cui la riunione avra' luogo. Ove occorra, la Commissione mista potra' aggregarsi, previa notifica e a titolo consultivo, esperti delle due Parti. Compito precipuo della Commissione mista, sara' quello di studiare ogni misura e formulare ogni proposta destinata a facilitare l'applicazione dell'Accordo, nonche' il suo adeguamento agli ulteriori sviluppi delle relazioni culturali fra i due Paesi. La Commissione mista esaminera' pure con criteri di reciprocita' la questione delle esenzioni tributarie sulla totalita' o parte dei patrimoni delle rispettive istituzioni culturali. Le risoluzioni della Commissione mista, dopo essere state sottoposte ai rispettivi Governi e approvate da entrambe le Parti mediante scambio di note, saranno considerate come un annesso del presente Accordo.
Testo vigente dal 4 febbraio 1957
